STATUTO SOCIALE
ARTICOLO I Costituzione
(*) E costituita l ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GABRIELLA VIVALDA Organizzazione Non Lucrativa di Utilitเ Sociale (ONLUS). Il colore sociale ่ il blu.
ARTICOLO II
LAssociazione ha sede in Savigliano, Corso Roma n.115.
ARTICOLO III Oggetto e scopo
LAssociazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione delle attivitเ sportive e dilettantistiche tra i disabili fisici e mentali, educativi, riabilitativi, ricreativi, culturali.
LAssociazione persegue esclusivamente finalitเ di solidarietเ ed a tal fine:
- partecipa e fa partecipare i propri iscritti a manifestazioni e seminari inerenti alle attivitเ che svolge;
- organizza manifestazioni, agonistiche e non, a carattere nazionale ed internazionale, seminari, ecc ;
- pubblicizza e cura pubblicazioni tecniche sulle attivitเ proposte;
- aderisce a vari Enti nazionali ed internazionali di promozione sportiva, Federazioni Nazionali, Unioni Sportive, ecc ;
- rilascia tessere ed attestati ai propri Dirigenti, Istruttori, Atleti ed Associati.
LAssociazione non pu๒ svolgere attivitเ diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, lAssociazione osserva lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e pu๒ avvalersi di collaboratori esterni. LAssociazione pu๒ istituire delle Sezioni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. LAssociazione ่ costituita a tempo indeterminato.
ARTICOLO IV
Patrimonio ed entrate dellAssociazione
Il patrimonio dellAssociazione ่ costituito:
a) da tutti i beni immobili di proprietเ dellAssociazione, ivi compresi tutto il materiale e le attrezzature;
b) delle quote associative dei soci;
c) dalle eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi dellAssociazione;
d) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;
e) da qualsiasi altro provento per attivitเ svolta dallAssociazione.
Il fondo di dotazione iniziale dellAssociazione ่ costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire 350.000 (trecentocinquantamila), versate in ragione di lire 50.000 (cinquantamila) per ogni socio fondatore.
Per ladempimento dei suoi compiti lAssociazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono allAssociazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attivitเ.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi allatto delladesione allAssociazione da parte di chi intende aderire allAssociazione e la quota annuale di iscrizione allAssociazione.
Ladesione allAssociazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario allatto dellammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltเ degli aderenti allAssociazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entitเ, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per lammissione e liscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili n้ ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dellAssociazione n้ in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dallAssociazione, pu๒ pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato allAssociazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, n้ per successione a titolo particolare, n้ per successione a titolo universale, n้ per atto tra vivi, n้ a causa di morte. LAssociazione pu๒ emettere Titoli di Solidarietเ.
ARTICOLO V
Fondatori, Soci, Benemeriti, e Beneficiari dellAssociazione
Sono aderenti allAssociazione:
- i Fondatori;
- i Soci dellAssociazione;
- i Benemeriti dellAssociazione;
- i Beneficiari dellAssociazione.
Ladesione allAssociazione ่ a tempo indeterminato e non pu๒ essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Ladesione allAssociazione comporta per lassociato maggiore di etเ il diritto di voto nellassemblea per lapprovazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dellAssociazione.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione delloriginario fondo di dotazione dellAssociazione stessa.
Sono Soci dellAssociazione coloro che aderiscono allAssociazione nel corso della sua esistenza. Sono Beneficiari dellAssociazione coloro cui vengono erogati i servizi che lAssociazione si propone di svolgere.
Sono Benemeriti dellAssociazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dellAssociazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dellAssociazione.
Chi intende aderire allAssociazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalitเ che lAssociazione si propone e limpegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento ( per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari ); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa ่ stata respinta.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non ่ tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca allAssociazione pu๒ in qualsiasi momento notificare la sua volontเ di recedere dal novero dei partecipanti allAssociazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dallinizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontเ di recesso. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi allAssociazione pu๒ esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Lesclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali lesclusione sia stata deliberata. Nel caso che lescluso non condivida le ragioni dellesclusione, egli pu๒ adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso lefficacia della deliberazione di esclusione ่ sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
ARTICOLO VI Organi dellAssociazione
Sono Organi dellAssociazione:
- lAssemblea degli Aderenti allAssociazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- La Commissione Tecnica;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti:
Lelezione degli Organi dellAssociazione non pu๒ essere in alcun modo vincolata o limitata ed ่ informata a criteri di massima libertเ di partecipazione allelettorato attivo e passivo.
ARTICOLO VII Assemblea
L Assemblea ่ composta da tutti gli aderenti allAssociazione ed ่ lorgano sovrano dellAssociazione stessa.
LAssemblea si riunisce almeno due volte allanno per lapprovazione del bilancio consuntivo
(entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre :
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del
Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dellattivitเ dellAssociazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dellattivitเ dellAssociazione;
- delibera sulleventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonch้ di fondi, riserve o capitale durante la vita dellAssociazione stessa, qualora ci๒ sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dellAssociazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- LAssemblea ่ convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da tre componenti del Consiglio Direttivo, oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, lAssemblea ่ convocata nel territorio della Provincia di Cuneo.
La convocazione ่ fatta mediante lettera, contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e lelenco della materie da trattare, spedita
a tutti gli aderenti allindirizzo risultante dal Libro degli Aderenti allassociazione, nonch้ ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima delladunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima delladunanza stessa. LAssemble3a ่ validamente costituita ed ่ atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metเ dei suoi membri.
In seconda convocazione lAssemblea ่ validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ladunanza di seconda convocazione non pu๒ svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Aderente allAssociazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce allavviso di convocazione. La delega pu๒ essere conferita solamente ad altro aderente allAssociazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dellAssociazione
Ciascun delegato non pu๒ farsi portatore di pi๙ di due deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; lespressione di astensione si computa come voto negativo. Non ่ ammesso il voto per corrispondenza.
Per la nomina del Presidente, lapprovazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dellAssociazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
LAssemblea ่ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente allAssociazione.
ARTICOLO VIII
Il Consiglio Direttivo
LAssociazione ่ amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dellAssemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
I consiglieri devono essere Aderenti allAssociazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, lintero Consiglio
Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto largomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, lintero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dellUfficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni :
- la gestione dellAssociazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dallAssemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e della Commissione Tecnica;
- lammissione allAssociazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
- Il Consiglio Direttivo ่ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La
convocazione ่ fatta mediante lettera, contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora della riunione e lelenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima delladunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima delladunanza stessa.
Il Consiglio Direttivo ่ comunque validamente costituito ed ่ atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalitเ di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo ่ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ่ validamente costituito qualora siano presenti almeno la metเ dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lespressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di paritเ di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire 1.000.000 (unmilione) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
ARTICOLO IX Il Presidente
Al Presidente dellAssociazione spetta la rappresentanza dellAssociazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente pu๒ attribuire la rappresentanza dellAssociazione anche ed estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dellAssociazione compete, sulla base delle direttive emanate dallAssemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa lattivitเ compiuta, lordinaria amministrazione dellAssociazione; in casi eccezionali di necessitเ e urgenza il Presidente pu๒ anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede lAssemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura lesecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dellAssociazione, verifica losservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessitเ.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per lapprovazione, al Consiglio Direttivo e poi allAssemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ARTICOLO X Il vice Presidente
IL Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito allesercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dellimpedimento del Presidente.
ARTICOLO XI
La Commissione tecnica
La Commissione Tecnica ่ costituita :
- dal Coordinatore Tecnico, che la presiede;
- dai tecnici operanti nei vari settori.
- Ha i seguenti compiti:
a) predisporre i programmi tecnico-sportivi;
b) predisporre le proposte tecniche, da sottoporre a deliberazione del Consiglio Direttivo;
c) provvede allorganizzazione tecnica delle attivitเ previste;
d) convoca ed organizza laccompagnamento degli atleti nei vari impegni previsti;
e) attiva e sperimenta nuove attivitเ.
ARTICOLO XII
Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dellAssemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nellesplicazione delle attivitเ esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dellamministrazione dellAssociazione.
Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali della Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato
Esecutivo nonch้ del Libro degli Aderenti allAssociazione.
ARTICOLO XIII Libri dell Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, lAssociazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonch้ il Libro degli Aderenti allAssociazione.
I libri dellAssociazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dallAssociazione a spese del richiedente.
ARTICOLO XIV Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dellAssociazione e ne tiene idonea contabilitเ, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ARTICOLO XV Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
Lincarico di Revisore dei Conti ่ incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilitเ e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dellAssemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltเ di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilitเ dellAssociazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
ARTICOLO XVI Bilancio consuntivo e preventivo
Gli esercizi dellAssociazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio ่ predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo ่ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dellesercizio precedente da sottoporre allapprovazione dellAssemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo ่ convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre allapprovazione dellAssemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dellAssociazione nei 15 (quindici) giorni che precedono lAssemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie ่ soddisfatta dallAssociazione a spese del richiedente.
ARTICOLO XVII Avanzi di gestione
AllAssociazione ่ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonch้ fondi, riserve o capitale durante la vita dellAssociazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilitเ sociale (ONLUS) che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
LAssociazione ha lobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivitเ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO XVIII Scioglimento
I caso di suo scioglimento, per qualunque causa, lAssociazione ha lobbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilitเ sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilitเ, sentito lorganismo di controllo di cui allart.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO XIX Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sar๒ rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherเ secondo equitเ e senza formalitเ di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Larbitro sarเ scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dellarbitro sarเ provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo.
ARTICOLO XX Legge applicabile
Per disciplinare ci๒ che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e da tutte le leggi speciali in materia di ONLUS.
In originale firmato da: MUCCIOLO LUIGI CAROTI UBALDO BERGESE FRANCA GIUSEPPE ZANGARI
RASPO ANDREA SEBASTIANO MICHELIS GIULIA
CARLO TIANO
MICHELE TESTA (NOTAIO)
*) Denominazione modificata con delibera Assemblea del 10/09/2002